Richiesta di conferimento dei rifiuti urbani prodotti al di fuori del servizio pubblico per le utenze non domestiche (art.5 del Regolamento Comunale).

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<p><strong>Art. 5.bis Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico</strong></p> <p>1. Ai sensi dell&rsquo;art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l&rsquo;attivit&agrave; di recupero dei rifiuti stessi.</p> <p>2. Ai sensi dell&#39;art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l&#39;attivit&agrave; di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 2 anni. L&rsquo;utente pu&ograve; comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta &egrave; valutata dal gestore del servizio, il quale ha facolt&agrave; di riammettere l&rsquo;utente tenendo conto dell&rsquo;organizzazione del servizio e dell&rsquo;impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalit&agrave;, di tempi di svolgimento e sia di costi. Per la finalit&agrave; di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell&#39;anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l&rsquo;integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneit&agrave; a comprovare quanto richiesto, la quota variabile &egrave; dovuta. I quantitativi avviati a recupero, da certificare entro il termine di cui al periodo precedente, non devono essere inferiori ai quantitativi determinati applicando alle superfici i coefficienti previsti dalla tabella 4&deg; per la specifica attivit&agrave;, allegata al DPR 158/1999&ldquo;Regolamento recante norme per l&rsquo;elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti&rdquo; (Kd=Coefficienti di produzione Kg./m2 anno), diversamente la quota variabile sar&agrave; ridotta in proporzione ai quantitativi di rifiuti avviati al recupero fuori dal servizio pubblico e certificati dal soggetto che effettua l&rsquo;attivit&agrave; di recupero.</p> <p>3. La scelta da parte dell&#39;utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall&rsquo;art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 ma rzo 2021, n. 41, con effetto dal 1&deg; gennaio dell&rsquo;anno successivo. Limitatamente all&rsquo;anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1&deg; gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell&rsquo;opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantit&agrave; dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altres&igrave; idonea documentazione comprovante l&rsquo;esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 2 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l&rsquo;attivit&agrave; di recupero dei rifiuti. L&rsquo;accordo deve prevedere almeno una frequenza bisettimanale di ritiro di tutti i rifiuti prodotti dall&rsquo;utenza. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attivit&agrave; esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell&rsquo;inizio del&nbsp; possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall&rsquo;inizio dell&rsquo;occupazione o della detenzione dei locali/aree, con decorrenza dall&rsquo;anno successivo. L&rsquo;opzione per la gestione pubblica &egrave; vincolante per almeno 2 anni.</p> <p>4. Qualora l&rsquo;utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facolt&agrave; di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.</p>
 

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