DICHIARAZIONE DI COSTITUZIONE CONVIVENZA DI FATTO (Legge 20 maggio 2016 n.76)

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<p><strong>Chi pu&ograve; presentare la domanda.</strong></p> <p>Coppie di persone maggiorenni (anche dello stesso sesso), conviventi allo stesso indirizzo e componenti del medesimo nucleo familiare, unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale e non vincolate da rapporti di parentela, affinit&agrave; o adozione, da matrimonio o da un&rsquo;unione civile n&eacute; tra loro n&eacute; con altre persone.<br /> <br /> La dichiarazione di convivenza di fatto non pu&ograve; essere effettuata da coloro che facciano gi&agrave; parte di un&#39;unione civile, n&eacute; dalle persone coniugate fino al momento dell&#39;annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili sull&#39;atto di matrimonio.</p> <p>La convivenza di fatto pu&ograve;&nbsp;<strong>cessare</strong>&nbsp;per:</p> <ul> <li>matrimonio/unione civile tra i conviventi o con altre persone;</li> <li>decesso del convivente;</li> <li>cessazione della convivenza dichiarata dalle parti o accertata d&rsquo;ufficio;</li> <li>cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi, pur continuando a sussistere la coabitazione (il venir meno della convivenza di fatto non fa necessariamente cessare la coabitazione anagrafica, i due soggetti, pur non riconoscendosi pi&ugrave; conviventi di fatto vincolati da legame affettivo e di reciproca assistenza morale e materiale, continueranno a costituire una famiglia anagrafica).</li> </ul> <p>La convivenza di fatto, invece,&nbsp;<strong>non cessa</strong>&nbsp;se i conviventi trasferiscono la propria residenza anagrafica ad altro indirizzo o in altro Comune, semprech&eacute; si continui a costituire un unico stato di famiglia nella medesima abitazione.</p> <p><strong>Effetti giuridici</strong></p> <p>I conviventi di fatto:</p> <ul> <li>hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall&#39;ordinamento penitenziario;</li> <li>in caso di malattia o di ricovero, hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonch&eacute; di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari;</li> <li>ciascun convivente di fatto pu&ograve; designare l&#39;altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati: In caso di malattia che comporta incapacit&agrave; di intendere e volere, per le decisione in materia di salute; in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalit&agrave; di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;</li> <li>hanno diritti inerenti la casa di abitazione in caso di morte del conduttore;</li> <li>nel caso in cui l&#39;appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo di preferenza nelle graduatorie per l&#39;assegnazione di alloggi di edilizia popolare possono goderne, a parit&agrave; di condizioni;</li> <li>hanno diritti nell&#39;ambito delle attivit&agrave; di impresa familiare;</li> <li>uno dei conviventi di fatto pu&ograve; essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno dell&#39;altro qualora sia dichiarato interdetto o inabilitato;</li> <li>hanno gli stessi diritti del coniuge per il risarcimento del danno nel caso di decesso di una parte derivante da fatto illecito di un terzo.</li> </ul> <p><strong>Normativa di riferimento</strong></p> <ul> <li>Legge n. 76/2016</li> <li>D.P.R. 30 maggio 1989, n.223 e s.m.i.</li> </ul>
 

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