<p><strong>Chi può presentare la domanda.</strong></p>
<p>Coppie di persone maggiorenni (anche dello stesso sesso), conviventi allo stesso indirizzo e componenti del medesimo nucleo familiare, unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale e non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile né tra loro né con altre persone.<br />
<br />
La dichiarazione di convivenza di fatto non può essere effettuata da coloro che facciano già parte di un'unione civile, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili sull'atto di matrimonio.</p>
<p>La convivenza di fatto può <strong>cessare</strong> per:</p>
<ul>
<li>matrimonio/unione civile tra i conviventi o con altre persone;</li>
<li>decesso del convivente;</li>
<li>cessazione della convivenza dichiarata dalle parti o accertata d’ufficio;</li>
<li>cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi, pur continuando a sussistere la coabitazione (il venir meno della convivenza di fatto non fa necessariamente cessare la coabitazione anagrafica, i due soggetti, pur non riconoscendosi più conviventi di fatto vincolati da legame affettivo e di reciproca assistenza morale e materiale, continueranno a costituire una famiglia anagrafica).</li>
</ul>
<p>La convivenza di fatto, invece, <strong>non cessa</strong> se i conviventi trasferiscono la propria residenza anagrafica ad altro indirizzo o in altro Comune, sempreché si continui a costituire un unico stato di famiglia nella medesima abitazione.</p>
<p><strong>Effetti giuridici</strong></p>
<p>I conviventi di fatto:</p>
<ul>
<li>hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario;</li>
<li>in caso di malattia o di ricovero, hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari;</li>
<li>ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati: In caso di malattia che comporta incapacità di intendere e volere, per le decisione in materia di salute; in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;</li>
<li>hanno diritti inerenti la casa di abitazione in caso di morte del conduttore;</li>
<li>nel caso in cui l'appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare possono goderne, a parità di condizioni;</li>
<li>hanno diritti nell'ambito delle attività di impresa familiare;</li>
<li>uno dei conviventi di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno dell'altro qualora sia dichiarato interdetto o inabilitato;</li>
<li>hanno gli stessi diritti del coniuge per il risarcimento del danno nel caso di decesso di una parte derivante da fatto illecito di un terzo.</li>
</ul>
<p><strong>Normativa di riferimento</strong></p>
<ul>
<li>Legge n. 76/2016</li>
<li>D.P.R. 30 maggio 1989, n.223 e s.m.i.</li>
</ul>